Per il Veneto scatta la zona arancione. Lo ha deciso con un'ordinanza d'urgenza il ministro della salute Roberto Speranza, che da lunedì 11 fino a venerdì 15 gennaio (data di scadenza del Dpcm 3 DICEMBRE 2020 del Presidente del Consiglio) porta alle restrizioni del colore intermedio ben 5 regioni italiane. Assieme a Veneto, anche Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia. I parametri, lo ricordiamo, sono sempre quelli disposti dallo stesso Dpcm, che individua 3 fasce cromatiche di rischio sulla base del grado di gravità dei contagi registrati: giallo, arancio e rosso.
Vediamo nel dettaglio che cosa cambia da oggi, con focus in particolare sulle nostre attività produttive
Chiusura completa per bar e ristoranti, ai quali resta comunque la possibilità di ricorrere ad asporto e delivery. Resta consentita infatti sempre la consegna a domicilio senza restrizioni, così come l’asporto (ma fino alle 22). In questo secondo caso però è fatto divieto di consumare i prodotti nelle adiacenze del locale, e la capienza massima del locale deve essere affissa all'esterno (v. modulo qui sotto)
Possono rimanere aperti invece
Aperte le industrie, i negozi di alimenti e bevande, il rifornimento carburanti e in generale i servizi essenziali come farmacie e supermercati alimentari.
Vietato IN QUALSIASI ORARIO ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. All'interno del proprio Comune ci si potrà spostare nella fascia dalle 5 alle 22, anche senza bisogno di autocertificazione.
Prevista una sola deroga, per i cittadini di Comuni al di sotto di 5000 abitanti, che potranno uscire dal proprio Comune ma entro un raggio di 30 chilometri, e non in direzione di città capoluogo.
Nei casi consentiti, sarà fatto obbligo di avere con sé l'autodichiarazione compilata, scaricabile al link qui sotto.
Rimangono consentite le visite a parenti e conoscenti secondo le disposizioni del Decreto legge 5 gennaio (massimo due persone più eventuali minori di 14 anni o disabili) ma sempre all'interno della fascia oraria 5-22, e soltanto all'interno del proprio Comune.
Lo stato d’emergenza per la pandemia da Covid-19 è prorogato in Italia fino al 31 gennaio 2021.
Il decreto introduce di fatto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, tranne in caso di attività fisica. Per le passeggiate, dunque, indossare la mascherina diventa obbligatorio se le caratteristiche del luogo non consentono il rispetto delle distanze interpersonali; non lo è invece per chi fa sport (es. jogging o footing). Resta valida la prescrizione della mascherina nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private.
Le mascherine non sono obbligatorie per:
Rimangono valide le disposizioni e i protocolli anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, sociali e per il consumo di cibi e bevande (vedi allegati sotto).
Il nuovo DPCM limita di fatto la possibilità di interventi da parte delle regioni, tranne che di carattere più restrittivo rispetto alla normativa nazionale.
Per chi fa ingresso in Italia e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono previste le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
Per le regole relative agli spostamenti verso e da tutti gli altri Paesi, consultare le disposizioni del Ministero della Salute a questo link.
La situazione di emergenza e i conseguenti DPCM per regolare le attività economiche e private rischiano a volte di creare confusione, soprattutto tra le imprese, in capo alle quali ci sono diversi obblighi e responsabilità.
Per fare un po’ di chiarezza e aiutare nella diffusione di comportamenti corretti, riportiamo alcune risorse utili e i riferimenti normativi aggiornati:
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
PRODUTTIVE E RICREATIVE
È il documento ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che regolamenta tutte le attività lavorative. Contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Approvato il 24 aprile 2020, il protocollo è il documento nazionale firmato tra governo e organizzazioni datoriali e sindacali, per stabilire le regole per la prosecuzione delle attività produttive.
Il protocollo, tuttora in vigore, prevede infatti tutta una serie di condizioni e precauzioni per il lavoro in presenza, garantendo adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In questa situazione di emergenza, i professionisti e i consulenti CNA sono sempre a disposizione delle imprese e degli artigiani, per rispondere sulle questioni più importanti in tema di Coronavirus.
Per saperne di più sulla sicurezza in azienda: sicurezza@cnavenetovest.it.
Per maggiori informazioni in tema di lavoro e ammortizzatori sociali: lavoro@cnavenetovest.it.