Fisco e imprese 2023, sono tante le opportunità da cogliere anche quest’anno per ridurre l’impatto fiscale sulla tua attività. Vediamo nel dettaglio le più interessanti, che puoi mettere in campo con l’aiuto della nostra Area Societario e Tributario.
Una possibilità confermata anche dalla legge di bilancio 2023. In pratica l’imprenditore individuale che è in possesso di beni immobili strumentali può scegliere di estromettere l’immobile dall’impresa e gestirlo nella sfera privata, versando, al posto delle imposte ordinarie, una imposta sostitutiva dell’8% della differenza tra valore catastale e quello fiscalmente riconosciuto.
Per questa operazione c’è tempo fino al 31 maggio 2023. Sono ammessi all’estromissione agevolata i beni posseduti alla data indicativa del 31 ottobre 2022. Gli imprenditori naturalmente devono essere ancora in attività.
Anche la cessione o l’assegnazione di beni immobili non strumentali e mobili registrati prevede la possibilità di estrometterli dall’impresa e di assegnarli o cederli ai soci persone fisiche o società semplici. E come per l’estromissione agevolata è richiesto il solo versamento dell’imposta sostitutiva, sempre all’8% (10,5% per le società non operative).
L’agevolazione temporanea è concessa alla condizione che:
Le imprese e le società interessate a vendere terreni o partecipazioni non quotate possono anche quest’anno ricorrere alla rivalutazione. Lo strumento permette di allineare il costo storico al valore di mercato pagando, in luogo della tassazione ordinaria, un imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato.
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà redigere una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato e pagare l’intera imposta o la prima rata entro il 15 novembre 2023.
In caso di avvisi bonari relativi a inadempienze fiscali negli anni 2019, 2020 e 2021, l’impresa può mettersi in regola versando le imposte erariali ed i contributi previdenziali e interessi, con una sanzione del 3% (anziché del 30%). Il contribuente può pagare anche a rate, con una rateizzazione fino a 20 rate trimestrali.
In caso di rateazioni regolarmente pagate in anni precedenti di avvisi bonari e ancora in corso al 1 gennaio 2023, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, è possibile rideterminare la sanzione al 3% per le rate residue e estendere il piano fino a 20 rate trimestrali.
I contribuenti con violazioni nelle dichiarazioni presentate per gli anni dal 2016 al 2021 possono regolarizzarsi grazie al ravvedimento speciale, che prevede una riduzione a 1/18esimo rispetto al minimo. Il ravvedimento speciale riguarda le sole violazioni collegate ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso il pagamento in forma rateale con versamento prima rata (o saldo totale per chi sceglie la soluzione unica) da versare entro il 31 marzo 2023.
Tutti i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento, rettifica, liquidazione o un atto di recupero ancora impugnabile alla data del 1° gennaio o notificato entro il 31 marzo 2023 possono ottenere uno sconto sulle sanzioni applicabili. La somma da pagare diventa quindi 1/18esimo anziché un terzo del totale erroneamente dichiarato.
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata (in caso di richiesta di rateazione) deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).
Chi ha una lite tributaria pendente con l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare domanda di definizione agevolata. Si considerano pendenti le liti notificate entro il 1° gennaio 2023 in qualsiasi grado di giudizio. La domanda può essere presentata all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o incaricando CNA.
La controversia può essere regolarizzata con modalità agevolate
Entro il 31 marzo 2023 è previsto l’annullamento automatico senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti maturati con le amministrazioni pubbliche, le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per gli enti creditori diversi da quelli di cui sopra, considerando che hanno comunque facoltà di non applicare lo "stralcio", la normativa prevede quanto segue:
La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
È stato attivato il servizio on line dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
PROCEDURA AGENZIA DELLE ENTRATE>>
Se il contribuente non ha rispettato il versamento di una rata a seguito di accertamento o conciliazione giudiziale può regolarizzarsi entro il 31 marzo 2023 senza sanzioni o interessi, a patto che non abbia ancora ricevuto cartelle di pagamento o intimazioni.
L’importo mancato può anche essere ulteriormente rateizzato (pagando gli interessi sulle rate successive alla dilazione) in un massimo di 20 rate senza possibilità di compensazione con scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
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