Si avvicina una data importante per professionisti e commercianti, dal 30 giugno 2022 infatti, diventeranno operative le norme riguardanti le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici.
In sostanza dal 30 giugno per chi non si adeguerà è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, uguale per tutti, a prescindere dall’importo dell’operazione. A tale sanzione si sommerà una percentuale pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS.
Importante sottolineare come a fronte dei maggiori oneri per l’adeguamento delle strutture informatiche e tecniche, agli esercenti di attività d’impresa, arte o professioni, spettano diversi crediti d’imposta per supportarli in questo cambiamento. Tali crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione solo dopo aver sostenuto la spesa. Devono, inoltre, essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
1) Credito d’imposta per le commissioni:
Viene previsto infatti, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
2) Credito d’imposta per l’’acquisto o noleggio del POS:
Il credito d’imposta, del nel limite massimo di spesa di 160 euro, è per coloro che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico.
Tale credito spetta nelle seguenti misure:
3) Ulteriore credito d’imposta del 100%:
Viene previsto quest’ulteriore credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico evoluti.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto secondo le seguenti misure:
Il credito spetta agli esercenti:
a condizione che:
Il credito si applicherà sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
altri mezzi di pagamento (ad esempio, app su smartphone).
Sono, quindi, escluse le transazioni effettuate con carte aziendali.
Rientrano nella definizione di “commissione” i costi applicati sul transato e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.
Il canone pagato per il POS rientra tra i costi agevolabili, solo nei casi in cui includa una certa franchigia di transazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
E’ necessario, quindi, inviare la richiesta tramite F24 all'Agenzia delle entrate, indicando i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo.
Per preparare la documentazione necessaria a documentare i costi sostenuti, sono necessari alcuni passaggi:
Tali crediti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi (quadri RF e RG) andranno indicati come altri ricavi.
Non essendo tassati, andrà rilevata una variazione in diminuzione ai righi RF55 o RG22, per sterilizzare la tassazione.
I lavoratori autonomi potranno indicare al rigo RE3 “Altri proventi lordi”, campo 1, l’importo per la sola evidenza, senza farlo confluire al campo 2.
Per maggiori informazioni scriveteci all'area tributario: pietro.bianco@cnavenetovest.it