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Registro titolari effettivi, obbligo di iscrizione per Srl, Spa e altre società di capitali

L’onere spetta a fondatori e amministratori. L’iscrizione va confermata ogni 12 mesi, sempre con firma digitale.

Pietro BiancoResponsabile Area Societario e Tributario
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Registro titolari effettivi, in arrivo un nuovo onere che interessa le figure al vertice delle imprese costituite come società di capitali, e quindi Srl, Spa, Sapa o società cooperative. A breve infatti questa tipologia di attività dovrà provvedere all’iscrizione della propria figura chiave come titolare effettivo all’interno del Registro delle Imprese.

Lo ha disposto il Decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017, emanato in applicazione della Direttiva UE 2015/849 e le cui norme attuative sono scattate proprio quest’anno. L’obiettivo è rendere più trasparenti le informazioni che riguardano il controllo dietro a ogni società, con l’intento di contrastare il riciclaggio di denaro.

Proprio in queste settimane le Camere di Commercio in tutta Italia stanno inviando una comunicazione ufficiale via Pec a tutte le imprese interessate. I tempi per mettersi in regola? Si attende prima la pubblicazione di un apposito provvedimento operativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dalla quale ci saranno 60 giorni entro cui effettuare l’iscrizione.

Chi è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica che, all’interno di una società di capitali, possiede o controlla l’impresa, risultandone a tutti gli effetti il beneficiario. I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo al Registro Imprese sono:

  • le imprese con personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le Spa, e altre società di capitali;
  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Gli incaricati ad effettuare la comunicazione specifica sono, per le società di capitali gli amministratori, per le persone giuridiche private i fondatori, i rappresentanti o gli amministratori, nonché i fiduciari per i trust.

Titolare effettivo, come iscriversi al Registro Imprese

Per effettuare l’iscrizione del Titolare effettivo al registro delle Imprese sono stati disposti tutti gli strumenti necessari, indicati nel sito titolareeffettivo.registroimprese.it con tutte le informazioni e i riferimenti normativi, nonché con la possibilità di richiedere assistenza e supporto.

Il sito da poi accesso all’area di compilazione e invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo, che dovrà contenere:

Imprese con personalità giuridica

Entità della partecipazione al capitale, modalità di esercizio del controllo, poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione

Persone giuridiche private

Dati anagrafici, codice fiscale, denominazione dell’ente, sede legale o amministrativa, indirizzo PEC

Trust e istituti giuridici affini

Codice fiscale, denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine, data, luogo e dati sull’atto di costituzione del trust o istituto giuridico

Un aspetto importantissimo a cui prestare attenzione: questa pratica non consente alcun tipo di di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell’amministratore della società. A chi non avesse ancora provveduto a recuperare la propria, consigliamo di attivarsi tempestivamente per farne richiesta presso la propria Camera di Commercio o altro ente abilitato.

Quanto dura l’iscrizione del titolare effettivo

Per le società già costituite, la prima iscrizione come detto dovrà essere fatta entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero dello Sviluppo. Le nuove costituzioni avranno poi un tempo massimo di 30 giorni per l’iscrizione, così come andranno comunicate sempre entro 30 giorni tutte le aggiunte o le variazioni successive nelle informazioni fornite. 

Ogni invio telematico dovrà essere rinnovato annualmente entro 12 mesi dalla prima comunicazione. 

Sanzioni

In caso di omessa o falsa comunicazione dei dati sono previste sanzioni anche importanti:

  • l’omessa comunicazione porta a una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro
  • la falsa comunicazione porta a una sanzione penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni) e a una multa da 10.000 a 30.000 euro. 

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Pietro Bianco
Pietro BiancoResponsabile Area Societario e Tributario

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