Festività, il Veneto chiude alle 14

Coprifuoco soft e spostamenti solo al mattino. Salve le attività commerciali, bar e ristorazione.
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Restrizioni contro il Coronavirus, il Veneto gioca d’anticipo. Il governatore Luca Zaia ha firmato ieri un’ordinanza che precede la stretta attesa nelle prossime ore dal governo centrale, e introduce già da questo fine settimana alcune limitazioni integrative alle norme attualmente in vigore.

L’effetto dell’ordinanza regionale di Natale scatta quindi da sabato 19 dicembre, fino al 6 gennaio 2021. Vediamo nel dettaglio gli aspetti di maggiore rilevanza, in particolare per le imprese.

Divieto di spostamento tra Comuni dopo le 14

È la principale novità. Ci si potrà spostare tra Comuni veneti solo entro le 14 di tutti i giorni compresi nei termini dell’ordinanza. Al di fuori di questo orario ci si potrà spostare soltanto se lo spostamento è giustificato da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • motivi di studio
  • motivi di salute
  • situazioni di necessità documentabili
  • necessità di svolgere attività non sospese
  • necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune
  • rientro nel proprio domicilio o residenza

In caso di spostamenti fuori dall’orario si dovrà avere con sé il modulo di autocertificazione compilato.

Servizi alla persona

Gli spostamenti da e per attività commerciali di servizio alla persona (estetica, acconciatori, tatuatori, toelettatori, lavanderie) non sono soggetti a limitazioni, a prescindere che vi siano o meno attività analoghe all’interno del proprio Comune. L’attività andrà indicata all’interno del modulo di autocertificazione.

Anche qui dovrà comunque essere apposto in modo visibile il cartello con la capienza massima.

Spostamenti verso i ristoranti

I ristoranti collocati in Comuni diversi da quello della propria residenza possono essere raggiunti entro le ore 14, e non oltre. A seguito della consumazione del pranzo è consentito il rientro nella propria abitazione a qualsiasi ora, a patto di indicare il tragitto all’interno del modulo di autocertificazione.

Regole per bar e ristoranti

Bar, pasticcerie, ristoranti e affini potranno continuare a lavorare secondo le regole previste dal codice di colore regionale (attualmente il giallo per il Veneto), ricordando che dalle 11 alle 15 – dopo aver occupato tutti i posti a sedere – potranno accogliere anche avventori al banco rispettando il distanziamento.

Prima delle 11 e dalle 15 alla chiusura dell’attività sono ammesse solo consumazioni da seduti. 

La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

All’ingresso va posto un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Attività commerciali

Al mattino nessuna limitazione. Dopo le 14 possono essere raggiunte senza autodichiarazione le sole attività commerciali del proprio Comune di residenza. Quelle al di fuori del proprio Comune potranno essere raggiunte con autodichiarazione, a patto che nel proprio Comune non vi siano attività analoghe.

La Regione ha inoltre aggiunto l’invito ai cittadini a privilegiare il pomeriggio per raggiungere le attività commerciali dentro il proprio Comune, proprio per limitare gli assembramenti approfittando della minore circolazione di persone disposta dal decreto.

Commercio al dettaglio

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Restano in vigore i limiti per gli accessi, fissati come segue:

a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a n. 1 cliente per volta;

b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.

Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

Regole di comportamento personale già in vigore

  

Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

 

 

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