La nomina della nuova figura conferma le esenzioni già inserite nella normativa. Ecco chi dovrà adeguarsi dal 2023
Trasporto di rifiuti pericolosi, sull'obbligo di nomina del consulente ADR per imprese considerate "speditori" passa la linea CNA. Il governo ha risposto in modo favorevole alle osservazioni inviate dalla nostra associazione, rendendo le cose più semplici alle piccole attività locali che altrimenti si sarebbero dovute accollare un nuovo onere non indifferente.
In sintesi, le stesse esenzioni che valgono per tutte le tipologie di soggetti coinvolti nel trasporto su strada di rifiuti pericolosi sono estese anche per la nuova categoria dello “speditore”, ossia l’impresa che spedisce materialmente le merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
E quindi le attività locali e artigiane che per esempio spediscono in discarica materiali potenzialmente pericolosi come olio esausto, batterie al piombo, toner per fotocopiatrici o sostanze chimiche in generale, pur teoricamente rientrando nella nuova tipologia di soggetto indicato dalla normativa, saranno esentate dalla nomina del consulente ADR se il trasporto rimane in quantità limitate ed è di natura occasionale.
Di seguito riassumiamo brevemente cos’è l’ADR rifiuti pericolosi assieme alle novità in vigore dal 2023 sulla normativa.
La normativa ADR (Agreement for transport of Dangerous goods by Road) è l'accordo internazionale sottoscritto dall’Italia assieme ad altri 51 Paesi nel mondo con l’obiettivo di minimizzare i rischi connessi allo spostamento su strada di sostanze lesive. L’accordo è in vigore dal 1968 ma ogni biennio è sottoposto a un aggiornamento, con il prossimo che scatta proprio a partire dal gennaio 2023.
La normativa prevede l’obbligo di nominare un consulente ADR in caso di spostamento di merci pericolose su strada durante l’attività d’impresa, per questa tipologia di soggetti:
La novità di quest’anno, che di fatto inizialmente sembrava interessare tutte le imprese, è proprio l’inserimento alle categorie di cui sopra della figura dello “speditore”. Da un punto di vista dell’ADR, si configura come speditore qualsiasi impresa che spedisce materialmente le merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
L’applicazione nazionale della normativa ADR ha sempre previsto delle esenzioni all’obbligo di nomina del consulente per tutte le tipologie d’imprese (imballatore, riempitore, ecc…) in caso di trasporto occasionale o in quantitativi minimi. Il problema inizialmente era sorto attorno agli “speditori” perché essendo una tipologia nuova non trovava ancora alcun riscontro esplicito tra le categorie incluse alla voce esenzioni secondo quanto previsto dal D. Lgs.35/2010 (precedente al rinnovo del regolamento ADR).
Senza l’intervento chiarificatore di CNA il rischio era quindi quello di trovarsi di fronte a un vuoto normativo, con la conseguente eventualità di interpretazioni discordanti da parte degli organi di controllo, nonché di generare confusione in caso di imprese esentate dall’obbligo come trasportatori ma formalmente vincolate a rispettarlo come speditori.
In questo modo le imprese coinvolte – potenzialmente tutte – possono invece continuare a operare come in precedenza, con la serenità di rispettare pienamente le regole.
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