CNA, insieme alle altre organizzazioni datoriali e sindacali, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per i dipendenti dalle imprese artigiane dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 31 dicembre 2016. La nuova scadenza adesso è fissata al 31 dicembre 2024.
L’accordo, che si applica a circa 12mila Imprese e oltre 107mila lavoratori a livello nazionale, prevede un incremento a regime (a livello 5) pari a 120 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze:
A decorrere dal 1° novembre 2022 viene incrementata l’indennità speciale a livello 5 di 5 euro lordi e di ulteriori 5 euro lordi dal 1° dicembre 2024.
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (2017 – 2022) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L'accordo conserva inalterato l’Istituto della franchigia disciplinato dall’art. 43 in caso di Cessazione d’appalto. Si tratta, come noto, di una disciplina che offre alle aziende artigiane che applicano il nostro CCNL un importante strumento di flessibilità. In caso di cessazione d’appalto, l’azienda uscente nei 15 giorni precedenti il termine dei lavori lo comunica alle sigle sindacali coinvolte, indicando il numero di addetti interessati (operanti da almeno 6 mesi). Dall’altro lato, l’azienda subentrante deve comunicare dell’assegnazione dell’appalto.
Dal punto di
vista normativo, è stata aggiornata la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante e del rapporto a tempo parziale. Analoga azione di
aggiornamento è stata condotta con riferimento al contratto a termine, dove
sono state introdotte ulteriori causali per rinnovi e proroghe del contratto a
tempo determinato. Nello specifico sono state individuate ulteriori esigenze e
condizioni rispetto a quelle previste ex lege, per le quali è possibile
prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei
primi 12 mesi, ossia:
“esigenze di
professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili
nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia
possibile evadere con il normale organico aziendale”.
In caso di
assenza del dipendente per 10 giorni continuativi decorrenti dall’ultimo giorno
di presenza accertato il datore di lavoro potrà trattenere, a titolo di penale,
una somma pari all’indennità di preavviso dovuta per il licenziamento.
L’intesa
raggiunta che recepisce l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla
bilateralità a decorrere dal 1° novembre 2022