Imprese di Pulizia

Imprese di pulizia, rinnovato il contratto nazionale

Incrementi salariali, regole per contratti a termine e apprendistato, strumenti di tutela contro l'abbandono del posto di lavoro.

Emanuela Carli Responsabile Area Lavoro e Capitale Umano
rinnovo contratto nazionale imprese di pulizia

CNA, insieme alle altre organizzazioni datoriali e sindacali, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per i dipendenti dalle imprese artigiane dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 31 dicembre 2016. La nuova scadenza adesso è fissata al 31 dicembre 2024.


Incrementi salariali

L’accordo, che si applica a circa 12mila Imprese e oltre 107mila lavoratori a livello nazionale, prevede un incremento a regime (a livello 5) pari a 120 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze: 

  • 60 euro a partire dal 1° novembre 2022
  • 30 euro dal 1° luglio 2023
  • 20 euro dal 1° Luglio 2024
  • 10 euro dal 1° dicembre 2024


Indennità speciale

A decorrere dal 1° novembre 2022 viene incrementata l’indennità speciale a livello 5 di 5 euro lordi e di ulteriori 5 euro lordi dal 1° dicembre 2024.


Integrazione per carenza contrattuale

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (2017 – 2022) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.


Cessazione d'appalto

L'accordo conserva inalterato l’Istituto della franchigia disciplinato dall’art. 43 in caso di Cessazione d’appalto. Si tratta, come noto, di una disciplina che offre alle aziende artigiane che applicano il nostro CCNL un importante strumento di flessibilità. In caso di cessazione d’appalto, l’azienda uscente nei 15 giorni precedenti il termine dei lavori lo comunica alle sigle sindacali coinvolte, indicando il numero di addetti interessati (operanti da almeno 6 mesi). Dall’altro lato, l’azienda subentrante deve comunicare dell’assegnazione dell’appalto. 

  • se laddove le condizioni del nuovo appalto risultano identiche a quello precedente, l’azienda subentrante si impegna ad integrare il personale impiegato da quella uscente e operante almeno nei 6 mesi precedenti la cessazione, senza periodo di prova. Sono esclusi eventuali lavoratori uscenti per decesso, pensionamento, dimissioni;
  • se le condizioni sono differenti, saranno le sigle sindacali e gli enti territoriali preposti a riunirsi per trovare una mediazione tra le esigenze dell’azienda subentrante e i lavoratori uscenti. 

Apprendistato e contratti a termine

Dal punto di vista normativo, è stata aggiornata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e del rapporto a tempo parziale. Analoga azione di aggiornamento è stata condotta con riferimento al contratto a termine, dove sono state introdotte ulteriori causali per rinnovi e proroghe del contratto a tempo determinato. Nello specifico sono state individuate ulteriori esigenze e condizioni rispetto a quelle previste ex lege, per le quali è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi, ossia:

“esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale”.

 

Contrasto all’abbandono del posto di lavoro

In caso di assenza del dipendente per 10 giorni continuativi decorrenti dall’ultimo giorno di presenza accertato il datore di lavoro potrà trattenere, a titolo di penale, una somma pari all’indennità di preavviso dovuta per il licenziamento.


Bilateralità

L’intesa raggiunta che recepisce l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità a decorrere dal 1° novembre 2022

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