Imprese della comunicazione, arriva il nuovo Contratto Collettivo nazionale. L'accordo di rinnovo è stato ufficializzato nelle scorse settimane tra CNA e le altre parti sociali: il nuovo contratto andrà a sostituire il precedente scaduto il 31 dicembre 2018, e avrà validità fino a tutto il 2022.
La normativa si applicherà alle attività artigiane e alle piccole e medie imprese di tutti i settori del comparto: agenzie digitali e di comunicazione, imprese dell'editoria ma anche realtà che offrono servizi video e fotografie. Oltre a definire i livelli di incremento salariale, gli interventi inseriti puntano a rendere più flessibili i canali di ingresso nel mondo del lavoro aumentando le causali per il ricorso al contratto a tempo determinato. Tra le novità anche il recepimento delle disposizioni in materia di bilateralità.
DITTE ARTIGIANE - importi calcolati sul livello 4
PICCOLE E MEDIE IMPRESE - importi calcolati sul livello 4
Ai dipendenti in forza alla data del 16/5/2022 a copertura del vuoto contrattuale di 41 mesi viene riconosciuto un contributo una tantum di 155 euro per tutti i settori e livelli. Il contributo deve essere erogato in 2 rate secondo le seguenti modalità e scadenze:
Agli apprendisti è riconosciuto nella misura del 70% (108,50 euro) con le medesime scadenze e suddivisioni. L’importo spetta in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato, considerando mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Comunicazione conferma le novità introdotte con il precedente accordo, apportando le seguenti modifiche in tema di rapporti a tempo determinato e accesso alla professione:
Affiancamento
Il periodo di affiancamento (sia prima della sostituzione che al rientro) è pari a 120 giorni di calendario (prima era 90 giorni)
Causali aggiuntive
Il contratto regolamenta le ulteriori causali per poter stipulare un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi, ossia:
Il contratto a termine stipulato ricorrendo a queste causali può superare i 12 mesi ma non i 24 mesi e in ogni caso, non può essere stipulato in data successiva al 30 settembre 2022
Il nuovo contratto in vigore da maggio abbassa di 5 punti le percentuali retributive del 3° e 4° semestre dell'anno per tutti i livelli di apprendistato professionalizzante. In caso di periodi di apprendistato per una durata di 12 mesi presso altri datori di lavoro, gli stessi potranno essere valorizzati ai fini della durata complessiva del nuovo contratto (purché non separati da periodi di superiori a 12 mesi all'interno della stessa attività).
È aumentato il monte ore per la flessibilità in 160 ore annue (prima era 144). Per le ore eccedenti le 144 e fino a 160 è dovuta la maggiorazione del 20%.
Viene recepito integralmente l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità, con decorrenza dal 1° giugno 2022. La quota nazionale mensile destinata alla bilateralità dell’artigianato passerà da 7,65 a 11,65 euro
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