Per FSBA (il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è arrivato il rinnovo dell’accordo, sottoscritto da CNA al tavolo con le altre parti sociali regionali. A partire dal 2 febbraio (e con effetto retroattivo dal 1° gennaio) le imprese artigiane che attraversano momenti di sospensione dell’attività lavorativa potranno attingere al Fondo (che rappresenta a tutti gli effetti la loro “cassa integrazione”) secondo nuove modalità e regole.
Regole che naturalmente impattano anche sulle aliquote contributive, ossia sulla quota economica da versare per alimentare il fondo attraverso le mensilità riconosciute ai dipendenti.
Vediamo gli aspetti più interessanti del nuovo accordo.
Ai dipendenti di imprese che sospendono l’attività viene garantito dal Fondo FSBA l’80% della retribuzione spettante per le ore “sospese”, con un massimale mensile di 1222,51 euro lordi.
Il Fondo FSBA si alimenta con un’aliquota che varia in base alla dimensione dell’attività, e con una ripartizione tra quota a carico del lavoratore e quota a carico del dipendente secondo questo schema.
L’azienda può ricorrere a FSBA secondo le seguenti causali ordinarie, estese a tutte le imprese a prescindere dal numero dei lavoratori.
I destinatari sono tutte le imprese che abbiano in media oltre 15 lavoratori in forza.
L’assegno ordinario a integrazione salariale per il dipendente può essere riconosciuto per 26 settimane, pari a 130 giornate di giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda.
Il pagamento delle prestazioni avverrà direttamente alla lavoratrice o al lavoratore da parte di FSBA.
Le prestazioni FSBA sono erogate a condizione che:
L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro dovrà darne preventivamente comunicazione a mezzo PEC a CNA e agli organi sindacali locali.
A seguito della consultazione sindacale verrà stipulato un accordo sindacale da sottoscrivere preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione.