Caro bollette, per le imprese in difficoltà arriva in aiuto il bonus di acquisto per l’energia elettrica e gas. Una misura contenuta nel decreto legge 23 settembre 2022, che prevede, infatti un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta per garantire alle imprese classificate come energivore o non energivore una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto sui consumi da aprile in poi (con l’integrazione del primo trimestre 2022 per le solo energivore e gasivore), a cui va ad aggiungersi una maggiorazione per i soli consumi di ottobre e novembre.
Il bonus energia e gas per le imprese non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il bonus sugli acquisti energetici delle imprese si può riassumere con il seguente schema.
Come si vede, è previsto un credito d’imposta per energivore e non sugli acquisti del secondo e del terzo trimestre, a cui si aggiunge il primo trimestre del 2022 nel caso delle energivore e gasivore. Sui soli mesi di ottobre e novembre è possibile ottenere le aliquote massime, dal 30 al 40%.
Una precisazione importante: il credito d’imposta viene riconosciuto sulle spese per l’acquisto di energia se i costi medi per kWh o per smc (calcolati sulla media del trimestre precedente) sono superiori di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel caso dei mesi di ottobre e novembre 2022, si fa riferimento all’aumento relativo al Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica o al Mercato Infragiornaliero del Gas sulla media del terzo trimestre 2022.
Sono le imprese a forte consumo di energia, ossia con un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
Per potersi iscrivere all’elenco le imprese devono inoltre essere caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) di almeno il 20%, o in rapporto al fatturato di almeno il 2%
Il Valore Aggiunto Lordo è la somma algebrica di ricavi (o il valore della produzione a seconda dei processi aziendali) e dei costi dei fattori acquistati all'esterno.
Per il secondo e terzo trimestre 2022 sono considerate non energivore le imprese dotate di contatori elettrici pari o superiori a 16,5 kW.
Per ottobre e novembre 2022 si considerano non energivore le imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW.
Sono le imprese a forte utilizzo di gas naturale, con consumi annuali maggiori o uguali a 1 GWh. Oltre a questo parametro, fanno fede il Codice Ateco e l’indice di intensità gasivora rispetto al VAL, che non deve essere inferiore al 20%.
Sono le imprese che non rientrano specificamente nell’elenco di cui sopra, ma che comunque utilizzano il gas naturale nei processi produttivi, senza considerare quello per il riscaldamento degli ambienti.
Il credito d’imposta per acquisti energetici è utilizzabile:
Il credito maturato è inoltre cedibile a terzi, purché per intero, entro il 31.12.2022 se maturato per il primo e secondo trimestre 2022 o entro il 31.3.2023 per il terzo trimestre o per i mesi di ottobre e novembre 2022.
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