Rimborso come credito fiscale su sanificazione e mascherine, ma anche su investimenti in arredo, gestione spazi e tecnologie di connessione
Il Decreto Rilancio lo ha messo nero su bianco: gli investimenti in sanificazione e adeguamento anti contagio sostenuti dalle imprese saranno restituiti al 60% sotto forma di credito d’imposta.
La misura però fa una prima importante distinzione tra due tipi di credito riconosciuti:
Chiarito questo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione modello e istruzioni per poter usufruire dell’importante misura.
La comunicazione con inserite tutte le spese ammissibili si può inviare in via telematica dal 20 luglio, con le seguenti scadenze:
In entrambi i casi va comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo che si è speso fino al mese precedente alla data di invio della domanda, ma è prevista la possibilità di inserire anche le spese future che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Possono richiedere il credito d’imposta le imprese di qualsiasi dimensione, comprese le ditte individuali e le associazioni, a prescindere dal regime fiscale adottato. Come detto, nel caso del credito per sanificazione, possono fare domanda tutte le imprese; nel caso del credito per adeguamento, solo quelle che operano su luoghi aperti al pubblico (secondo la lista dei codici Ateco)
Si può ottenere - sotto forma di credito d’imposta - il 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell'Iva, se dovuta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro (quindi l'ammontare del credito non può superare il limite di 48mila euro). Una volta sostenute tutte le spese - e maturato il diritto al credito - lo stesso può essere
Il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro sarà tassabile ai fini delle imposte sui redditi e Irap. Lo ha precisato con una circolare last minute l'Agenzia delle Entrate, confermando il diverso trattamento tra questo credito da quello per la sanificazione e l'acquisto di dpi.
Sanificazione e acquisto dispositivi
Sono ammissibili le spese sostenute (o programmate entro il 31 dicembre 2021) per
Adeguamenti
Sono ammissibili le spese sostenute (o programmate entro il 31 dicembre 2021) per:
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