Entrano in vigore dall’1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 le limitazione alla circolazione e le ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dall’accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto. Le stesse regole sono recepite dal Comune di Vicenza e dai Comuni della provincia, ciascuno dei quali in queste settimane ha disposto specifiche ordinanze che comunque mantengono l'impianto di base, qui di seguito riportato.
Livello VERDE (assenza di sforamenti del limite di Pm10)
Circolazione vietata da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1; i diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; e i ciclomotori e motocicli non catalizzati immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e gli euro 0.
Livello ARANCIONE (sforamento per 4 giorni consecutivi)
Circolazione vietata tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, anche ai veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 5, quelli commerciali a benzina euro 2 e i ciclomotori e motocicli euro 1.
Livello ROSSO (sforamento dei limiti per 10 giorni consecutivi)
Stop alla circolazione tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, anche per veicoli commerciali diesel euro 5.
Il bollettino viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì ed elaborato considerando considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del Pm10 misurati fino al giorno precedente e un modello previsionale dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi. Il passaggio ai livelli arancione o rosso scatteranno sempre dal giorno successivo alla rilevazione di Arpav.
Il blocco delle auto sarà sospeso nel periodo natalizio, dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi, eccetto in caso di livello arancione o livello rosso.
A Vicenza città oltre al centro storico sono come sempre compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
Inoltre è vietato mantenere acceso il motore durante le soste e gli arresti superiori al minuto.
Sono esclusi dall'obbligo residenti e lavoratori con sede di lavoro nell'area interdetta, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata.
Possono circolare anche:
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Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 164 euro a 679 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In caso di livello arancione e rosso la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle. E' vietato utilizzare impianti inferiori alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità arancione o rosso.
Inoltre, è vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali.