Aggiornamenti ogni 5 anni, nuovi livelli e regole più restrittive per la scelta dei formatori.
Per la sicurezza antincendio in azienda il 2023 porta nuove regole, che naturalmente interessano tutte le attività d’impresa. Da ottobre scorso infatti è entrata in vigore la normativa prevista dal DM 2/9/21 (qui il decreto completo), che rimodula il ruolo dell’addetto antincendio.
Di seguito le novità più importanti, con un quadro riassuntivo della normativa in generale.
Una precisazione preliminare. L’addetto antincendio è il lavoratore (la cui nomina è un obbligo di legge) incaricato a intervenire in caso di emergenza durante l’attività lavorativa. Assieme all’addetto al primo soccorso compone la squadra di Emergenza Aziendale (D.LGS. 81/08.)
Tutte le aziende, e come detto non è opzionale ma obbligatorio. Quanti addetti antincendio servono? Dipende: in base al numero di personale complessivo, alle turnazioni e alle assenze prevedibili in base all’attività ordinaria.
La nuova normativa porta l’obbligo di aggiornamento della formazione dai precedenti 3 agli attuali 5 anni. L’ultima attività di formazione svolta secondo la precedente normativa resta valida, ma entro scadenza del quinquennio l’azienda dovrà provvedere al rinnovo dell’aggiornamento formativo per il proprio addetto.
E se ho effettuato l’aggiornamento più di 5 anni fa? In questo caso l’obbligo di aggiornamento va ottemperato frequentando un corso che deve concludersi entro il 4 ottobre 2023.
A livello di formazione antincendio, cambia inoltre la suddivisione dei livelli di rischio. Fino a oggi le competenze riconosciute nella formazione venivano attribuite in base a una categorizzazione in basso, medio e alto rischio. Da quest’anno è in uso un altro tipo di denominazione:
A chi affidarsi per fare formazione? La normativa pone dei nuovi limiti anche da questo punto di vista, per cui è bene che le aziende verifichino di affidarsi solo a enti certificati.
Per effettuare la formazione antincendio secondo le nuove regole, il docente dovrà aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Piano ed esercitazioni di emergenza
Il Datore di Lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza (per esempio le procedure di evacuazione), oltre che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze:
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR.
Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali (per esempio con ridotte capacità sensoriali o motorie) e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio e nel piano di gestione delle emergenze.
Inoltre, nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
Sorveglianza antincendio in esercizio
Oltre all’attività di controllo e manutenzione periodica, le attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
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