Firmato il decreto sui requisiti tecnici relativi al Superbonus 110%. Adesso sono ufficiali tutte le indicazioni tecniche e operative per poter richiedere il bonus, che arrivano dopo l’approvazione definitiva della misura prevista dal Decreto Rilancio e della pubblicazione della guida dall’Agenzia delle Entrate, lo scorso 24 luglio.
Mercoledì 5 agosto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha inoltre firmato il decreto relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria, rendendo di fatto operative le richieste per poter ottenere i bonus.
In questo nostro articolo, una sintesi delle principali misure ammesse a bonus, con tutti i dettagli.
Per dare piena attuazione al Superbonus, il Mise ha chiarito in particolare due questioni fondamentali, attraverso altrettanti specifici decreti:
Il decreto più importante ha dovuto subire delle modifiche per adeguarsi alle novità introdotte dal D.L. Rilancio. In questo caso, l’obiettivo dell’esecutivo era duplice: da un lato, mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall'altro, evitare un aumento dei costi a carico dello stato per l'erogazione delle agevolazioni.
In particolare, il provvedimento in oggetto definisce:
Lo schema del decreto stabilisce che per gli interventi del Superbonus, e per gli altri interventi che prevedano l'asseverazione da parte del tecnico abilitato, quest’ultimo deve accertare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, in base ai seguenti criteri:
I costi ammessi a detrazione per prestazioni professionali sono:
Nell'ultima versione del provvedimento è stata espressamente inserita l'applicazione dell'incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno).
Potranno inoltre usufruire del bonus anche i lavori effettuati per interventi di sostituzione di porte interne e finestre, a condizione che tali interventi contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio.
Il secondo decreto del Mise disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi del Superbonus.
L'asseverazione potrà avere come oggetto gli interventi conclusi, o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
In caso di asseverazione per stato di avanzamento lavori, questa potrà essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e dovrà essere comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione riferita alla conclusione dei lavori.
Il provvedimento disciplina inoltre i controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni e stabilisce le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni inesatte o inattendibili, precisando le relative sanzioni previste dalla legge.
CNA, attraverso il suo CAF, è tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per i visti di conformità.
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Noi di CNA ti aiutiamo anche per quanto riguarda l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, garantendoti tutta l’assistenza necessaria a ottenere le attestazioni indispensabili per certificare il rispetto dei requisiti richiesti ai fini delle agevolazioni fiscali.
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