Con il voto finale di giovedì 14 luglio 2022 al Senato, il Decreto-legge “Aiuti” viene definitivamente approvato.
Di seguito vi riportiamo le principali iniziative previste dal provvedimento.
Un Decreto molto corposo, stanziati 17 mld di euro in aiuti, per importanti iniziative di sostegno a cittadini ed imprese: dai bonus contro il rincaro dell’energia, alla riduzione degli oneri per le bollette di luce e gas, fino ad iniziative per le imprese come il come il tax credit per la formazione 4.0, l’acquisto di beni strumentali, o ancora, gli aiuti per l’internazionalizzazione.
Tra le novità, introdotte in sede di conversione in legge del decreto, l'indennità di 550 euro una tantum per i lavoratori a tempo parziale.
Ecco riassunto per punti il Decreto Legge “Aiuti”: di seguito troverete i principali interventi raggruppati in magro paragrafi.
In primis affrontiamo gli interventi per la formazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo 4.0 attraverso la formula del credito d’imposta.
Per gli investimenti in Per gli investimenti in software e piattaforme innovativi (definiti beni immateriali 4.0) che sono stati effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l’aliquota del credito d’imposta previsto è aumentata dal 20 al 50%
Attraverso lo strumento del credito d’imposta il governo ha voluto incentivare la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche. Le aliquote previste, rispetto alla legge di bilancio 2020, sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese).
Per quanto riguarda le specifiche tecniche riguardanti: modalità di formazione, enti/soggetti che potranno erogare tali formazioni e i criteri per certificare l’avvenuta formazione saranno affrontate con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, ma che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
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Dopo aver affrontato i principali provvedimenti per quanto riguarda gli investimenti in innovazione e formazione, andiamo ad analizzare le misure di sostegno per il caro energia, sia di luce che di gas.
La misura è stata estesa al terzo trimestre 2022. Possono usufruirne i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute
Per determinare lo svantaggio economico, come previsto nei decreti aiuti precedenti, si andrà ad analizzare il valore ISEE:
I bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto dal 1° gennaio 2022 o a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente.
Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus, sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall’emissione della fattura medesima.
La norma impone ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di annullare, per il terzo trimestre del 2022:
Tra le misure d’aiuto alle imprese, per rispondere al forte aumento dei prezzi dell’energia, è stato previsto un credito d’imposta che passa dal 12 al 15%.
Tale credito d’imposta è previsto, per il secondo trimestre 2022, alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW.
Viene stabilito, inoltre, che su richiesta del cliente, ARERA è tenuta ad inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Tale obbligo sarà entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Per quanto riguarda i provvedimenti contro il caro energia il Governo ha previsto 3 interventi specifici contro l’aumento del gas: un’iva al 5%, sia sui consumi reali che per quelli stimati, oltre che un blocco alla crescita degli oneri di sistema.
Oltre agli interventi per mitigare la crescita dei costi in bolletta derivanti dalla crescita del costo del gas, il Governo ha previsto anche un aiuto dedicato direttamente alle imprese attraverso lo strumento del credito d’imposta per l’acquisto del gas:
Importante specificare come il credito d’imposta:
Tra le categorie più colpite dal rincaro dell’energia e di conseguenza anche dei carburanti abbiamo gli autotrasportatori.
Per loro sono stati previsti specifiche misure, soprattutto l’estensione del credito d’imposta:
Il decreto-legge ha introdotto un credito d’imposta del 28% per le spese sostenute nel I trimestre 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
In particolare:
Viene previsto lo stanziamento di 1 mln di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto apposito del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pertanto, ad oggi non si sa come verranno impiegate queste risorse.
Dopo aver affrontato i principali provvedimenti per la mitigazione della crescita dei prezzi dell’energia, andiamo ad analizzare gli interventi in aiuto delle imprese: dai bonus edilizi alla garanzia per le aziende. Non solo aiuti diretti, ma anche specifiche di legge per chiarire e modificare alcune procedure contenute in interventi passati: uno su tutti i chiarimenti sul bonus 110.
La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nell'ambito della disciplina del Superbonus, si prevede una proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Qui sta la novità rispetto al primo testo che nello specifico va a sostituire l'ultimo periodo dell'art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020: in tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva
Infine, il governo, venendo incontro alle richieste della maggioranza, ha ammesso che le cessioni, per le quali rimane il limite massimo di 4, allarghino il proprio raggio d’azione. La quarta potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
La norma ha effetto retroattivo (limitatamente a quelle inviate a partire dal 1° maggio 2022, sono esclusi quindi i crediti ceduti fino al 30 aprile), con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche
Cessione del credito: allargamento del perimetro per le banche
Altro intervento particolarmente importante è quello riguardante la possibilità per SACE S.p.A. di rilasciare garanzie, sino al 31 dicembre 2022, a favore di banche ed istituti finanziari a fronte della concessione di finanziamenti a favore delle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina.
Per quanto riguarda situazioni di evidente difficoltà sono previste le seguenti prescrizioni:
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (invece degli attuali 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. È possibile, invece, presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi che siano pari o inferiori a 120mila euro.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
Viene istituito per l’anno 2022 un Fondo di 130 milioni di euro finalizzato a ristorare, mediante l’erogazione di contributi a fondi perduto, le imprese che hanno avuto ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Nello specifico ci si riferisce a perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Imprese beneficiarie
Destinatarie del Fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano tutti e 3 i seguenti requisiti:
Misura del contributo
Le risorse del fondo saranno ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una specifica percentuale: tale calcolo sarà pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.
Tale percentuale una volta applicata terminerà nelle seguenti misure:
Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Molto importante sottolineare come le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Tale possibilità viene ora estesa anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.
Alle imprese con sede operativa in Italia che, dall’entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
In particolare:
Viene istituito un fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60.
Beneficiari
Il buono può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale IRPEF non superiore a 35.000 euro.
Il buono è personale e verrà erogato con il nome del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La misura sarà regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Previsto il riconoscimento di un'indennità "una tantum" pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.
Autonomi e professionisti
In particolare, è istituito un Fondo per finanziare un'indennità "una tantum" per lavoratori autonomi e i professionisti (la misura al momento non è ancora stata definita) per l’anno 2022 a favore di:
Requisiti
La misura sarà regolamentata con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Per l’anno 2022 viene previsto, per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, un’indennità una tantum pari a 550 euro.
Al fine di ottenere tale indennità il decreto prevede i seguenti requisiti:
L’indennità:
L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
Le offerte di lavoro congrue ora possono essere proposte ai beneficiari di reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati.
L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.
Le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua verranno stabilite con un decreto specifico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto sarà da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Aiuti”.
Con questo ultimo paragrafo abbiamo terminato l'analisi dei principali provvedimenti contenuti nel Decreto Legge denominato "aiuti".
Di seguito vi riportiamo il link per consultare direttamente il DL “Aiuti”: